La rete Natura 2000
La Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato a “un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità” presente nel territorio dell’Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali secondo quanto indicato negli allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e delle specie dell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE ).
La Rete Natura 2000 si pone l’obiettivo fondamentale di costituire una rete ecologica organica a tutela della biodiversità in Europa con il diretto coinvolgimento degli Stati membri e delle Amministrazioni locali. E’ composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti alla Commissione Europea dagli stati membri e previsti dalla Direttiva Habitat e che assumeranno la nomina di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) al termine del processo di selezione e designazione, e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), già previste dalla precedente Direttiva Uccelli 79/409/CEE.
Il DPR 357/97, così come modificato e integrato dal DPR 120/2003, stabilisce che, entro sei mesi dalla designazione ufficiale degli ZSC, le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare “le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali” presenti nei siti. Le linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente prevedono infatti un’analisi degli strumenti di protezione vigenti all’interno dell’area in cui ricade il SIC (strumenti di pianificazione di tipo urbanistico-territoriale, piani di bacino, piani di gestione delle aree protette, ecc). Qualora questi non risultino adeguati a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, diviene necessario procedere alla stesura dei piani di gestione, che saranno obbligatori con la designazione ufficiale delle ZSC.
La Rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre dell’UE e circa il 20% del territorio nazionale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio
Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
Direttiva Habitat
La Direttiva “Habitat”, insieme alla Direttiva “Uccelli”, rappresenta a livello europeo, lo strumento normativo più importante per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. L’obiettivo della direttiva è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, che in essi vivono.
Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.
Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie.
Nello specifico, essi devono:
- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).
Direttiva Uccelli
La Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 meglio conosciuta come Direttiva “Uccelli” ha come obbiettivo la protezione e la gestione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, comprese le uova, i nidi e i loro habitat. Per talune specie di uccelli identificate nell’allegato I della direttiva e per le specie migratrici sono previste misure specifiche di protezione degli habitat.
La direttiva prevede il divieto di:
- uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive. Le direttive autorizzano tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva);
- distruggere, danneggiare o asportare i loro nidi e le loro uova;
- disturbarle deliberatamente;
- detenerle.
Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne talune specie che possono essere cacciate, non sono autorizzati la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello.
Gli Stati membri possono, a certe condizioni, derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive.
Piani di gestione
Il piano di gestione è previsto dalla Direttiva Habitat quale “misura di conservazione”.
Si tratta di uno strumento di pianificazione del territorio che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale.
Allo stato attuale, per i SIC non é obbligatorio avere un piano di gestione; lo diventerà quando i SIC passeranno alla designazione di ZSC (entro settembre 2012).
Il Piano di gestione deve comprendere:
- uno studio generale del territorio;
- valutazione generale ed identificazione delle minacce per gli habitat e le specie;
- individuazione degli obiettivi e delle strategie per la gestione;
- indicazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- indicazione dell’ente gestore.